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D.Lvo 18/02/2005 n. 59a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolaritā dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolaritā delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonchč al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autoritā competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autoritā competente, nell'ambito delle disponibilitā finanz:iarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 5. Al fine di consentire le attivitā di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autoritā competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare. 7. Ogni organo che svolge attivitā di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attivitā di cui all'allegato I, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autoritā competente. 8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autoritā competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 5, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autoritā competente procede secondo la gravitā delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolaritā; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivitā autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. 10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autoritā competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dā comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Art. 12. - Inventario delle principali emissioni e loro fonti 1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono all'autoritā competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto giā stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformitā a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, giā stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autoritā competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni. Art. 13. - Osservatorio 1. Al fine di garantire una piu' efficiente applicazione delle norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e segnatamente per le finalitā specificate nell'allegato VI č istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del presente decreto a servizio delle autoritā competenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato VI e sono stabilite le modalitā di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente articolo. 2. Le autoritā competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchč un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. 3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente articolo, quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 11, nonchč altri dati utili per le finalitā dell'osservatorio sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, secondo il formato e le modalitā anche telematiche stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Al funzionamento dell'osservatorio si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, nč rimborsi spese e gli stessi assicurano la partecipazione nell'ambito delle attivitā istituzionali degli organismi di provenienza. In ogni caso dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Art. 14. - Scambio di informazioni 1. Le autoritā competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impiantidi cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulano giā emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione della Commissione europea 1999/391 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2006. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministero delle attivitā produttive, con il Ministero della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonchč alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalitā di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autoritā competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivitā di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali limitatamente alle attivitā di cui al punto 6.6 dell'allegato I. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, modalitā di scambio di informazioni tra le autoritā competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo. Art. 15. - Effetti transfrontalieri 1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autoritā competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchč, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autoritā competente. Art. 16. - Sanzioni 1. Chiunque esercita una delle attivitā di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata č punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autoritā competente. 3. Chiunque esercita una delle attivitā di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto č punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. |
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